Concluse
21. luglio 2008 - 15. settembre 2008

Modifica dell'art. 3a cpv. 4, lett. d dell'ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Con la modifica proposta dell'ordinanza sulle banche, l'attuale eccezione che permette alle associazioni, alle fondazioni e alle società cooperative di accettare depositi del pubblico sarà limitata ai depositi connessi con lo scopo ideale o di mutuo soccorso di tali persone giuridiche. La procedura di consultazione in oggetto viene effettuata d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Fonte
fedlex.admin.ch

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