Concluse
21. ottobre 2010 - 28. febbraio 2011

09.480 n Iv.Pa. Nessuna estensione dell'obbligo d'informazione in materia di rilevazioni statistiche federali

La commissione propone di completare l'articolo 6 della legge federale sulla statistica federale. L'obbligo d'informazione a cui sono assoggettate le persone fisiche per quanto concerne le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica è mantenuto per il censimento federale. Diviene però facoltativo partecipare ad altre rilevazioni statistiche, segnatamente alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera. Le persone tenute a fornire determinate informazioni in virtù della loro professione rimangono assoggettate all'obbligo di rispondere.